Lo studio tecnico offre i seguenti servizi riguaradanti la parte amministrativa:
• Stesura e registrazione dei contratti di locazione ad uso residenziale;
• Stesura e registrazione dei contratti di locazione ad uso commerciale.
Che cos'è la locazione?
La locazione costituisce il contratto con il quale un soggetto (detto locatore) si obbliga a permettere ad un altro soggetto (conduttore o locatario) l’utilizzo di una cosa per un dato tempo in cambio di un determinato corrispettivo (canone di affitto).
Inizialmente i contratti aventi ad oggetto la locazione di immobili ad uso abitativo erano regolati dalla Legge 392/1978 (Legge sull’equo canone) che prevedeva un limite massimo al canone di locazione e anche di sublocazione. Tali disposizioni furono abolite dalla Legge n. 359 dell’8 agosto 1992 (c.d. legge sui patti in deroga), che diede luogo alla liberalizzazione degli affitti. Oggi la disciplina della locazione degli immobili ad uso abitativo è principalmente regolata dalla Legge n. 431 del 9 dicembre 1998, “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”.
Per la locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo esistono fondamentalmente 2 forme contrattuali principali, come previsto dalla Legge n. 431 del 9 dicembre 1998:
• contratti a canone libero , le parti stabiliscono liberamente l’ammontare del canone e altre condizioni di locazione, tranne la durata, che deve essere di almeno 4 anni, rinnovabile automaticamente per altri 4 (tranne casi particolari, come il subentro del proprietario, la vendita o la ristrutturazione dell’immobile, etc.).
• contratti a canone concordato (detti anche concertati), il corrispettivo è regolato in accordi territoriali stipulati tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini. In questo tipo di contratto il canone è inferiore ai prezzi di mercato, al fine di agevolare le categorie meno abbienti. Per questo contratto sono generalmente previste agevolazioni fiscali sia per il proprietario che per l’inquilino. La durata della locazione è di 3 anni, con almeno 2 di rinnovo automatico tranne casi particolari.
Altra tipologie di contratto sono:
• Contratti di locazione transitoria. Il contratto di locazione ad uso transitorio è un particolare tipo di contratto di locazione abitativa utilizzato per esigenze temporanee non turistiche. Con questo tipo di contratto, il locatore concede per un limitato periodo di tempo e per un’esigenza transitoria ben individuata il godimento di un immobile destinato ad abitazione al conduttore. La durata del contratto varia da 1 a 18 mesi. Se le parti pattuiscono un periodo inferiore a 1 mese, la clausola è nulla e si applica automaticamente la norma sulla durata minima di 1 mese. Similmente, se le parti pattuiscono un periodo superiore a 18 mesi, la clausola è nulla e si applica automaticamente la norma sulla durata massima prevista dalla legge.
• Contratti tipo per gli studenti universitari. Il D.M. 30 dicembre 2002, emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, definisce i criteri generali per i contratti tipo per gli studenti universitari fuori sede, ossia destinati a coloro che studiano fuori del comune di residenza. Tali contratti hanno durata da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 3 anni e possono essere sottoscritti da uno o più studenti, anche organizzati in cooperativa, o da aziende per il diritto allo studio.
Cos'è la cedolare secca?
La cedolare secca è un particolare regime di tassazione sulle locazioni, scelto facoltativamente dal contribuente in sostituzione di tutte le altre forme di prelievo fiscale sul reddito di quelle locazioni.
Il regime della cedolare secca presenta le seguenti caratteristiche:
• è relativo solo agli immobili ad uso abitativo (sono escluse le locazioni effettuate nell’esercizio d’impresa/arti e professioni o da enti non commerciali)
• la base imponibile è pari al 100% del canone stabilito dalle parti
• è sostitutivo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché dell’imposta di bollo sul contratto di locazione
• può essere applicato anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione
• è applicabile alle sole persone fisiche
• prevede la sospensione dell’aggiornamento dei canoni (inclusi gli aggiornamenti ISTAT)
• non prevede il pagamento da parte del conduttore dell’imposta di registro, pari all’1%.
La cedolare secca è applicabile dal 2011 a tutti i fabbricati a destinazione abitativa, cioè quei fabbricati che risultano iscritti al catasto urbano con le categorie da A/1 ad A/11 (esclusi gli immobili con categoria A/10, uffici e studi professionali) ed alle relative pertinenze. L’opzione può essere esercitata soltanto dalle persone fisiche private e non può riguardare imprese, professionisti, società o altri enti.
Fonte: Biblus-Acca e Agenzia delle Entrate