Studio Tecnico Madeo

Pratica Energetica

Che cos'è l'Attestato di Prestazione Energetica?

La certificazione energetica degli edifici è un sistema di valutazione per:
• fornire informazioni chiare e trasparenti sulla qualità energetica degli immobili mediante uno specifico sistema di classificazione
• promuovere l’efficienza energetica mediante l’individuazione di metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici.

Il certificato energetico (APE) è un attestato redatto da un tecnico abilitato tramite un sopralluogo all'immobile - che consente di avere tutte le informazioni su come è stato costruito un edificio sotto il profilo dell'isolamento termico e del consumo energetico.

Si tratta, secondo le normative vigenti, di un documento obbligatorio da fornire all'acquirente o all'affittuario in caso di compravendita immobiliare e per le locazioni di interi edifici.

L’APE è obbligatorio:
• per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a demolizione e ricostruzione
• per gli edifici esistenti (in caso di compravendita e di nuovo contratto di locazione)in caso di lavori di ristrutturazione importante

L'APE è richiesto:
• per gli atti notarili di compravendita
• per i contratti d'affitto
• per l'accesso alle detrazioni fiscali previste per gli interventi di efficientamento energetico
• per pubblicizzare annunci immobiliari
• per ottenere dal GSE gli incentivi statali sull'energia prodotta da impianti fotovoltaici

Oltre a raccogliere la documentazione richiesta (visura catastale, planimetria, libretto d’impianto, ecc.), il tecnico certificatore è tenuto ad effettuare un sopralluogo per raccogliere le informazioni necessarie alla determinazione degli indici di prestazione energetica (stratigrafie, caratteristiche degli elementi costruttivi e degli impianti).Solo a questo punto, il tecnico potrà avvalersi di uno dei software certificati dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI) per effettuare i calcoli necessari alla determinazione dell’indice di prestazione energetica globale e all’individuazione della classe energetica dell’edificio senza trascurare di indicare anche specifici interventi migliorativi.

Che cos'è la Relazione Tecnica Ex. Legge 10/91?
La legge n. 10 del 09/01/1991, Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 1991, n. 13, nasce con l'intento di razionalizzare il consumo dell'energia utilizzata per il riscaldamento e di regolamentare il settore termotecnico. Indica gli obblighi di contenimento energetico, che devono essere verificati da appositi calcoli, da rispettarsi durante le fasi di realizzazione di un nuovo edificio o ristrutturazione importante di uno esistente.

Questa norma ha classificato il territorio italiano in zone climatiche, (A, B, C, D, E, F), dividendole in base alle temperature e alla velocità dei venti.

Ad ogni zona climatica è stato assegnato un preciso periodo di esercizio degli impianti di riscaldamento. In un edificio vi sono apporti e dispersioni di calore: la somma di queste rappresenta il bilancio energetico e questa legge si propone proprio di indirizzare questo bilancio. Infatti, per far sì che esso sia sempre attivo, cioè il calore interno sia maggiore di quello disperso, è necessario spendere una certa quantità di energia affinché la temperatura interna raggiunga il valore di temperatura prefissato in °C.

La legge impone anche la verifica dell'involucro edilizio, costituito da tetti e pareti, per evitare dispersioni di calore e quindi sprechi di energia. Un altro aspetto a cui la legge presta attenzione è il rendimento degli impianti, che se è al di sotto di determinati valori non consente il risparmio energetico richiesto.

Ci sono state nel corso degli anni varie modifiche e integrazioni della Legge 10/91, anche a livello regionale, tra le quali l'emanazione nel 2005 del Decreto Legislativo n. 192 che ha recepito la direttiva europea 2002/91/CE sul risparmio energetico. Questa ha reso ancora più rigidi i parametri di isolamento e di rendimento dei generatori di calore da rispettare, ed inserito alcune indicazioni sull'utilizzo di impianti da fonti rinnovabili.

L’articolo 8 del D.Lgs. 192/2005 prevede che i progettisti, nell’ambito delle rispettive competenze (impiantistiche, termotecniche, elettriche e illuminotecniche), inseriscano i calcoli e le verifiche previste dalla legge nella relazione tecnica di progetto , conosciuta come Relazione legge 10, attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici. Tale relazione, va depositata dal proprietario dell’edificio, o da chi ne ha titolo, presso le amministrazioni competenti, in duplice copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di un titolo abilitativo.

La compilazione della relazione tecnica di progetto ex Legge 10/91, in funzione delle diverse tipologie di lavori:
• nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad energia quasi zero
• riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello, costruzioni esistenti con riqualificazione dell’involucro edilizio e di impianti termici
• riqualificazione energetica degli impianti.

Cosa s'intende per ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello? E riqualificazione energetica?

Per ristrutturazioni importanti di primo livello si intendono interventi che interessano più del 50% della superficie disperdente esterna e l’eventuale rifacimento dell’impianto termico invernale e/o estivo.

Per ristrutturazioni importanti di secondo livello si intendono interventi che interessano dal 25% al 50% della superficie disperdente esterna e l’eventuale rifacimento dell’impianto termico invernale e/o estivo o interventi che interessano più del 50% della superficie disperdente esterna.

Un edificio è sottoposto a riqualificazione energetica degli impianti tecnici, quando vengono effettuati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione o risanamento conservativo su impianti aventi proprio consumo energetico.

Fonte: BibLus-net - ACCA software S.p.A.

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